LPPC Art. 49 - Istruzione di base

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 49 LPPC dal 2023

Art. 49 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 49 Istruzione di base

1 I militi incorporati dopo il reclutamento assolvono l’istruzione di base al più presto dal giorno in cui compiono i 18 anni, ma al più tardi entro la fine dell’anno in cui compiono i 25 anni.

2 L’istruzione di base dura almeno 10 e al massimo 19 giorni.

3 In caso di cambiamento di incorporazione i militi possono essere obbligati ad assolvere nel nuovo settore ancora un’istruzione di base. I Cantoni decidono in merito ai cambiamenti d’incorporazione.

4 I militi che dopo il reclutamento vengono registrati nella riserva di personale senza incorporazione e senza istruzione di base possono essere chiamati ad assolvere tale istruzione entro la fine dell’anno in cui compiono i 30 anni.

5 Le persone che al momento della naturalizzazione hanno 24 anni compiuti sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Assolvono l’istruzione di base entro la fine dell’anno in cui compiono i 30 anni.

6 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile assolve l’istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora l’interessato disponga gi di un’istruzione equivalente, il Cantone decide se deve assolvere l’istruzione di base.


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