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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 48 OETV dal 2022

Art. 48 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 48 Rapporto della miscela olio-benzina, regolatore del numero dei giri, piombi, riduzione della velocit? massima

1 I motori a propulsione con lubrificazione a miscela devono essere costruiti in modo tale da funzionare con una miscela del 2 per cento di olio al massimo rispetto alla benzina. Se si tratta di motori con lubrificazione a olio fresco, il consumo medio di olio proporzionalmente a quello di carburante non deve essere superiore al 2 per cento.

2 Se la velocit? massima di un veicolo, determinante per la sua classificazione o per la categoria della licenza di condurre, è limitata da un regolatore della velocit? o del numero dei giri oppure sono previsti dispositivi di limitazione della velocit? giusta l’articolo 99, questi devono essere costruiti in modo tale da non potere essere resi inutilizzabili. I dispositivi necessari per limitare la velocit? o il numero dei giri devono essere adeguatamente protetti contro regolazioni non autorizzate o muniti di una piombatura ufficiale. Se sono attuate modifiche al cambio oppure vengono bloccate marce o rapporti, tali trasformazioni devono essere protette in modo altrettanto efficace. (1)

3 La piombatura deve essere iscritta nella licenza di circolazione. Il veicolo può continuare a circolare se è stato notificato per la sostituzione di un piombo.

4 Dopo la prima immatricolazione, la velocit? massima per costruzione non può essere ridotta. (2)

5 Il capoverso 4 non si applica:

  • a. alla trasformazione in veicoli agricoli e forestali;
  • b. all’installazione di un dispositivo di limitazione della velocit? giusta l’articolo 99;
  • c. (3) all’adeguamento del veicolo a un’approvazione del tipo esistente o a una scheda tecnica;
  • d. (4) ai veicoli monotraccia con una cilindrata fino a 125 cm3 o, in caso di motore elettrico, una potenza massima di 11 kW;
  • e. (5) all’adeguamento di un veicolo a una valutazione o una certificazione di conformit? esistente.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (3) Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (4) Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (5) Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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