Art. 48 REDD dal 2022

Art. 48 Dei giudici relatori Ricorsi statali
1. Quando la Corte viene adita ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, la Camera costituita per l’esame del caso nomina giudice relatore uno o più dei suoi membri che incarica di predisporre un rapporto sulla ricevibilit , dopo aver ricevuto le osservazioni delle Parti contraenti interessate. 2. I giudici relatori presentano alla Camera rapporti, bozze di testi e altri documenti che possono essere d’ausilio a essa e al suo presidente per l’assolvimento delle loro funzioni.
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