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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 47 REDD dal 2022

Art. 47 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 47 Contenuto di un ricorso individuale

1. Ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che la Corte decida diversamente. Esso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del formulario di ricorso, e indicare:

  • a) il nome, la data di nascita, la nazionalit? e l’indirizzo del ricorrente e, qualora il ricorrente sia una persona giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero ufficiale di registrazione (ove presente) e l’indirizzo ufficiale della stessa;
  • b) se del caso, il nome e l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante;
  • c) se il ricorrente ha un rappresentante, la data e la firma originale del ricorrente nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla delega; nello stesso riquadro deve essere apposta anche la firma originale del rappresentante da cui si evince che quest’ultimo ha accettato di agire in nome del ricorrente;
  • d) la o le Parti contraenti contro le quali è introdotto il ricorso;
  • e) un’esposizione dei fatti concisa e leggibile;
  • f) un’esposizione concisa e leggibile della o delle pretese violazioni della Convenzione e le pertinenti argomentazioni; e
  • g) un’esposizione concisa e leggibile che conferma l’osservanza da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilit? enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.
  • 2. a) Tutte le informazioni di cui alle lettere e–g del paragrafo 1 del presente articolo devono essere esposte nella parte pertinente del formulario di ricorso ed essere sufficienti per consentire alla Corte di determinare, senza dover consultare altri documenti, la natura e l’oggetto del ricorso.
  • b) Il ricorrente può tuttavia completare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di non più di 20 pagine che esponga in dettaglio i fatti, le pretese violazioni della Convenzione e gli argomenti pertinenti.
  • 3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante e corredato di:
  • a) copie dei documenti inerenti alle decisioni o alle misure contestate, giudiziarie o di altro tipo;
  • b) copie dei documenti e delle decisioni da cui si evinca che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine imposto dall’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
  • c) se del caso, copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di inchiesta o di composizione;
  • d) se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 lettera a del presente articolo, il (i) documento(i) da cui risulti che la persona che presenta il ricorso ha la qualit? per rappresentare il ricorrente o è stata delegata a tale scopo.
  • 3.2. I documenti a sostegno del ricorso devono essere indicati in ordine cronologico in un elenco, numerati progressivamente e chiaramente identificati. 4. Il ricorrente che desidera conservare l’anonimato deve precisarlo ed esporre i motivi che giustificano una deroga alla normale regola della pubblicit? del procedimento davanti alla Corte. Il presidente della Camera può autorizzare l’anonimato o decidere di accordarlo d’ufficio.5.1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nei paragrafi 1–3 del presente articolo, il ricorso non è esaminato dalla Corte salvo che:
  • a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente per l’inosservanza in questione;
  • b) il ricorso riguardi una richiesta di misure cautelari;
  • c) la Corte decida diversamente, d’ufficio o su richiesta di un ricorrente.
  • 5.2. La Corte può sempre chiedere a un ricorrente di produrre, entro un termine stabilito, ogni informazione o documento utile nella forma o con le modalit? ritenute appropriate.
  • 6. a) Ai fini dell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, di norma, il ricorso si considera presentato alla data in cui viene inviato alla Corte un formulario di ricorso che soddisfi i requisiti stabiliti nel presente articolo; a tale scopo fa fede il timbro postale.
  • b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione un’altra data.
  • 7. Il ricorrente deve informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di ogni fatto pertinente per l’esame del suo ricorso.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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