LSerFi Art. 47 -

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 47 LSerFi dal 2024

Art. 47 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 47 Agevolazioni

1 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:

  • a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
  • b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi;
  • c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
  • 2 Il Consiglio federale può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:

  • a. gli emittenti che si finanziano in misura limitata presso una sede di negoziazione;
  • b. le emissioni di diritti di opzione;
  • c. gli emittenti che regolarmente offrono al pubblico valori mobiliari o i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate da una sede di negoziazione svizzera.
  • 3 Il Consiglio federale definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare:

  • a. del genere di valori mobiliari emessi;
  • b. del volume dell’emissione;
  • c. della situazione di mercato;
  • d. della necessit concreta degli investitori di ricevere informazioni trasparenti;
  • e. dell’attivit e delle dimensioni degli emittenti.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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