Art. 47 LSerFi dal 2024
Art. 47 Agevolazioni
1 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi;b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi;c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
2 Il Consiglio federale può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:a. gli emittenti che si finanziano in misura limitata presso una sede di negoziazione;b. le emissioni di diritti di opzione;c. gli emittenti che regolarmente offrono al pubblico valori mobiliari o i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate da una sede di negoziazione svizzera.
3 Il Consiglio federale definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare:a. del genere di valori mobiliari emessi; b. del volume dell’emissione;c. della situazione di mercato;d. della necessit concreta degli investitori di ricevere informazioni trasparenti;e. dell’attivit e delle dimensioni degli emittenti.
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