Art. 46b CPM dal 2023
Art. 46b (1)
1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l’uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:a. (2) la vittima è:1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione; eb. (3) la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; ec. (4) la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
2 L’uditore o il tribunale militare può obbligare l’imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L’uditore o il tribunale militare informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica. (3)
3 La sospensione provvisoria non è ammessa se:a. l’imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l’integrit della persona, la libert o l’integrit sessuale;b. nei confronti dell’imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; ec. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a. (3)
3bis La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L’uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima. (7)
3ter Prima della fine della sospensione provvisoria l’uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l’abbandono definitivo del procedimento. (7)
4 Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l’articolo 118 o secondo l’articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (9) . (3) La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.
5 Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.
(1) Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 ([RU 2004 1403]; [FF 2003 1732 ][1761]).
(2) Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2005 5685]; [FF 2003 1165]).
(3) (5)
(4) Introdotta dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 ([RU 2019 2273]; [FF 2017 6267]).
(5) (6)
(6) (10)
(7) (8)
(8) Introdotto dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 ([RU 2019 2273]; [FF 2017 6267]).
(9) [RS 322.1]
(10) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 ([RU 2019 2273]; [FF 2017 6267]).
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