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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 46 ORC dal 2023

Art. 46 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 46 (1) Notificazione e documenti giustificativi

1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale.

2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO);
  • b. l’atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d’amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO);
  • c. lo statuto modificato;
  • d. la relazione sull’aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d’amministrazione (art. 652e CO);
  • e. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;;
  • f. se del caso, il prospetto;
  • g. nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la societ? non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la societ? ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo (2) .
  • 3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:
  • a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
  • b. l’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO);
  • c. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell’ammontare dell’aumento conformemente all’articolo 652d capoverso 2 CO.
  • 4 Se i diritti d’opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO).

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (2) RS 957.1

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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