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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 45 LCaGi dal 2023

Art. 45 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 45 Autorit? con diritto di consultare in linea l’estratto 1 per autorit?

1 Soltanto le seguenti autorit? collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 1 per autorit? (art. 37), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

  • a. le autorit? giudicanti penali ordinarie, i pubblici ministeri cantonali, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorit? penali minorili ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. b e c e 7 PPMin (1) e le autorit? penali delle contravvenzioni ai sensi dell’art. 12 lett. c CPP (2) :
  • per svolgere procedimenti penali, in particolare per:
  • chiarire le questioni di competenza
  • esaminare la vita anteriore dell’imputato al fine di commisurare la pena e formulare un pronostico
  • accertare e valutare l’insuccesso di un periodo di prova
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • trasmettere a periti psichiatrici informazioni sulla vita anteriore dell’imputato;
  • b. le autorit? amministrative della Confederazione e dei Cantoni che svolgono procedimenti penali o pronunciano decisioni penali in virtù del diritto federale:
  • per svolgere procedimenti penali, in particolare per:
  • chiarire le questioni di competenza
  • esaminare la vita anteriore dell’imputato al fine di commisurare la pena e formulare un pronostico
  • accertare e valutare l’insuccesso di un periodo di prova
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • trasmettere a periti psichiatrici informazioni sulla vita anteriore dell’imputato;
  • c. il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale:
  • per svolgere procedure di assistenza giudiziaria internazionale e procedure di estradizione;
  • d. le autorit? preposte all’esecuzione delle pene e delle misure (compresi l’assistenza riabilitativa, i giudici d’applicazione delle pene e delle misure e le autorit? inquirenti competenti per l’esecuzione nella procedura penale minorile):
  • per provvedere all’esecuzione delle pene e delle misure, in particolare per:
  • allestire un piano di esecuzione
  • consentire la rielaborazione terapeutica del reato
  • formulare un pronostico in vista dell’autorizzazione di un regime aperto o di una decisione successiva inerente a una misura
  • verificare l’eventuale esistenza di pene non eseguite in vista di una liberazione condizionale
  • valutare il rischio di recidiva nell’ambito dell’assistenza riabilitativa
  • evitare decisioni contraddittorie nella valutazione dell’insuccesso di un periodo di prova o di un regime aperto;
  • e. i servizi competenti dell’Ufficio federale di polizia:
  • 1. per perseguire i reati di cui agli art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP nell’ambito della procedura preliminare secondo il CPP, in particolare per:
  • corroborare o infirmare indizi di reato
  • coordinare i procedimenti, segnatamente al fine di evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilit? di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • proteggere gli agenti infiltrati o gli agenti in incognito controllando l’ambiente di vita dell’autore,
  • 2. per trasmettere informazioni alle autorit? seguenti, se tali dati sono necessari all’estero per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria:
  • a Interpol
  • all’Ufficio europeo di polizia (Europol), in applicazione dell’art. 355a CP (3)
  • a servizi di polizia esteri, nell’ambito della cooperazione bilaterale di polizia
  • ad autorit? estere di perseguimento penale, in applicazione dell’art. 7 della legge del 12 giugno 2009 (4) sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS);
  • f. i servizi cantonali di polizia:
  • per perseguire i reati nell’ambito della procedura preliminare secondo il CPP, in particolare per:
  • corroborare o infirmare indizi di reato
  • evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilit? di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • proteggere gli agenti infiltrati o gli agenti in incognito controllando l’ambiente di vita dell’autore.
  • 2 Nell’ambito della trasmissione di informazioni di polizia all’estero ai sensi del capoverso 1 lettera e numero 2 non possono essere trasmesse copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive (art. 22 cpv. 1).

    (1) RS 312.1
    (2) RS 312.0
    (3) RS 311.0
    (4) RS 362.2

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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