Art. 45 LCStr dal 2024

Art. 45 Strade a forte pendenza, strade di montagna
1 Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro eccessivo. Se l’incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l’incrocio è impossibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l’altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d’incrocio.
2 Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive e prevedere eccezioni alle norme della circolazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.