LSerFi Art. 45 - Prospetto di base

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 45 LSerFi dal 2024

Art. 45 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 45 Prospetto di base

1 Il prospetto può essere redatto sotto forma di un prospetto di base, segnatamente nel caso di titoli di credito emessi nel quadro di un programma d’offerta oppure in modo continuo o ripetuto da banche ai sensi della LBCR (1) o da societ di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi (2) .

2 Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni disponibili al momento della sua pubblicazione relative all’emittente, al garante e al prestatore di cauzioni come pure ai valori mobiliari, ma non le condizioni definitive.

3 Le condizioni definitive dell’offerta sono pubblicate almeno in una versione contenente indicazioni orientative in occasione dell’offerta pubblica. Allo scadere del termine di sottoscrizione sono pubblicate nella loro versione definitiva e depositate presso l’organo di verifica.

4 L’approvazione delle condizioni definitive non è necessaria.

(1) RS 952.0
(2) RS 954.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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