Art. 45 LDP dal 2022

Art. 45 (1) Elezione tacita
1 Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.
2 Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede a una elezione complementare giusta l’articolo 56 capoverso 3.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.