Art. 446 CCS dal 2024

Art. 446 D. Principi procedurali
1 L’autorit di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti.
2 Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.
3 L’autorit di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.
4 Applica d’ufficio il diritto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.