Art. 434 CCS dal 2022
Art. 434 II. Trattamento in assenza di consenso
1 In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se:1. l’omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo la vita o l’integrit fisica di terzi;2. l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessit del trattamento; e3. non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.
2 La decisione è comunicata per scritto all’interessato e alla persona di fiducia con l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.