Art. 42a LCart dal 2023

Art. 42a (1) Inchieste nelle procedure secondo l’Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE
1 La Commissione della concorrenza è l’autorit svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunit europea secondo l’articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 (2) tra la Confederazione Svizzera e la Comunit europea sul trasporto aereo.
2 Un’impresa che si oppone alla verifica effettuata nell’ambito di una procedura basata sull’articolo 11 dell’Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunit europea, a misure di inchiesta secondo l’articolo 42; è applicabile l’articolo 44
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).(2) RS 0.748.127.192.68
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