Art. 42 ORC dal 2025

Art. 42 Scioglimento e cancellazione
1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l’iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO).
2 Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci.
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4 Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO).
5 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.