ORC Art. 41 - Contenuto dell’iscrizione

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 41 ORC dal 2025

Art. 41 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 41 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società in nome collettivo contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • b. la sede e il domicilio legale;
  • c. la forma giuridica;
  • d. la data d’inizio della società;
  • e. lo scopo;
  • f. i soci;
  • g. le persone autorizzate a rappresentare.
  • 2 L’iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • b. la sede e il domicilio legale;
  • c. la forma giuridica;
  • d. la data d’inizio della società;
  • e. lo scopo;
  • f. i soci illimitatamente responsabili (accomandatari);
  • g. i soci limitatamente responsabili (accomandanti) con l’indicazione dell’importo del rispettivo capitale accomandato;
  • h. se il capitale accomandato è fornito totalmente o in parte in natura, il suo oggetto e valore;
  • i. le persone autorizzate a rappresentare.
  • 3 Per le società in nome collettivo o in accomandita che non gestiscono un’attività in forma commerciale, la data d’inizio della società coincide con la data dell’iscrizione nel registro giornaliero.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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