OR Art. 406c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 406c OR dal 2023

Art. 406c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 406c II. Autorizzazione

1 L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottost all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorit designata dal diritto cantonale.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:

  • a. le condizioni e la durata dell’autorizzazione;
  • b. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;
  • c. l’obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

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