Art. 406c OR dal 2023
Art. 406c II. Autorizzazione
1 L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottost? all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorit? designata dal diritto cantonale.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:a. le condizioni e la durata dell’autorizzazione;b. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;c. l’obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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