Art. 4 LCStr dal 2024

Art. 4 Ostacoli alla circolazione
1 È vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per motivi impellenti; gli ostacoli devono essere indicati in modo sufficiente e soppressi il più presto possibile.
2 Chi intende effettuare scavi, depositare materiali o usare la strada per scopi analoghi deve ottenere un permesso secondo il diritto cantonale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.