Art. 4 LPD dal 2019

Art. 4 Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati Principi
1 I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito. (1)
2 Il trattamento dei dati deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalit .
3 I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.
4 La raccolta di dati personali e in particolare le finalit del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata. (2)
5 Quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione. Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalit , il consenso deve essere anche esplicito. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.