Art. 3a LCA dal 2024

Art. 3a (1)
1 Se l’assicuratore ha violato l’obbligo d’informare di cui all’articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all’assicuratore.
2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3, ma al più tardi due anni dopo la violazione dell’obbligo.
Art. 4
1 Il proponente deve dichiarare all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. (2)
2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato domande precise, non equivoche. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.