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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 39 REDD dal 2022

Art. 39 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 39 Misure cautelari

1. La Camera o, se del caso, il presidente della Sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d’ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell’interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento.2. Se del caso, il Comitato dei Ministri è immediatamente informato delle misure adottate nell’ambito di una causa.3. La Camera o, se del caso, il presidente della Sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo può invitare le parti a informarla di ogni questione relativa all’attuazione delle misure cautelari da essa indicate.4. Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di Sezione in qualit? di giudici di turno per decidere sulle richieste di misure cautelari.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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