Art. 39 LImT dal 2025

Art. 39 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1 Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali;
chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importatore o negoziante di materiale greggio, omette d’annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede sociale o attività commerciale; chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della presente legge sull’imposizione di tabacchi manufatti o di un’ordinanza d’esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o elude una decisione notificatagli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo,è punito con una multa fino a 5000 franchi.
2 È punibile anche chiunque agisce per negligenza.
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