Art. 39 LFus dal 2023
Art. 39 Rapporto di scissione
1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle societ partecipanti alla scissione redigono un rapporto scritto sulla scissione. Possono anche redigere insieme il rapporto.
2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto scritto previo consenso di tutti i soci.
3 Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:a. lo scopo e le conseguenze della scissione;b. il contratto o il progetto di scissione;c. il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l’importo del conguaglio, rispettivamente la qualit di membro dei soci della societ trasferente in seno alla societ assuntrice;d. le particolarit di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio;e. se del caso, l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilit personali dei soci risultanti dalla scissione;f. in caso di scissione cui partecipano societ di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell’ambito della nuova forma societaria;g. le ripercussioni della scissione sui lavoratori delle societ partecipanti alla scissione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;h. le ripercussioni della scissione sui creditori delle societ partecipanti alla scissione.
4 In caso di costituzione di una nuova societ nell’ambito di una scissione, il progetto di statuto della nuova societ va allegato al rapporto di scissione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.