Art. 39 LSerFi dal 2024

Art. 39 Informazioni in assenza dell’obbligo di pubblicare un prospetto
Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un prospetto, gli offerenti di strumenti finanziari o gli emittenti garantiscono la parit di trattamento tra gli investitori quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un’offerta pubblica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.