LSerFi Art. 39 - Informazioni in assenza dell’obbligo di pubblicare un prospetto

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 39 LSerFi dal 2024

Art. 39 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 39 Informazioni in assenza dell’obbligo di pubblicare un prospetto

Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un prospetto, gli offerenti di strumenti finanziari o gli emittenti garantiscono la parit di trattamento tra gli investitori quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un’offerta pubblica.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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