Art. 387 CCS dal 2024

Art. 387 D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza gi non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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