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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 383 OR dal 2023

Art. 383 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 383 III. Numero delle edizioni

1 Se non fu determinato il numero delle edizioni, l’editore avr? diritto ad una sola.

2 Il numero degli esemplari dell’edizione, in difetto d’analoga stipulazione, è determinato dall’editore, che deve però, sulla domanda dell’autore, farne stampare almeno tanti esemplari quanti sono richiesti da una vendita normale e, finita la prima stampa, non può procedere a nuova ristampa.

3 Se il diritto di edizione fu concesso per più edizioni o per tutte, e l’editore trascura di allestirne una nuova dopoché l’ultima sia esaurita, l’autore può fargli fissare giudizialmente un termine per pubblicarla, spirato il quale l’editore perde il suo diritto.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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