Art. 381 CPP dal 2023

Art. 381 Legittimazione del pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato.
2 Se prevedono un pubblico ministero generale e un pubblico ministero superiore, la Confederazione o i Cantoni determinano quale dei due è legittimato a ricorrere.
3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorit legittimate a ricorrere nell’ambito della procedura penale in materia di contravvenzioni.
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