Art. 38 LCart dal 2023
Art. 38 Revoca dell’autorizzazione
1 La Commissione della concorrenza può revocare un’autorizzazione o decidere l’esame di una concentrazione nonostante la scadenza del termine di cui all’articolo 32 capoverso 1 se:a. le imprese partecipanti hanno fornito indicazioni inesatte;b. l’autorizzazione è stata ottenuta fraudolentemente; oppurec. le imprese partecipanti contravvengono gravemente ad un onere vincolato all’autorizzazione.
2 Il Consiglio federale può revocare per i medesimi motivi un’autorizzazione eccezionale.
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