LPD Art. 38 - Offerta di documenti all’Archivio federale

Einleitung zur Rechtsnorm LPD:



Art. 38 LPD dal 2023

Art. 38 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) drucken

Art. 38 Offerta di documenti all’Archivio federale

1 Conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998 (1) sull’archiviazione, gli organi federali offrono all’Archivio federale i dati personali di cui non necessitano più in modo permanente.

2 L’organo federale distrugge i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che tali dati:

  • a. siano resi anonimi;
  • b. debbano essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.
  • (1) RS 152.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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