Art. 38 LDP dal 2022
Art. 38 Schede e suffragi nulli
1 Sono nulle le schede che:a. non contengono alcun nome di candidati del circondario;b. non sono ufficiali;c. sono riempite o modificate non a mano;d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;e. (1) ...
2 Sono stralciati dalla scheda:a. i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;b. tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite. (2)
3 Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano. (2)
4 Sono salvi i motivi di annullabilit? e di nullit? stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.). (4)
5 Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validit? e i motivi di invalidit? del voto. (5)
(1) Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 ([RU 1991 2388]; [FF 1990 III 393]). (2) (3) (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 ([RU 2015 543]; [FF 2013 7909]). (4) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 ([RU 1994 2414]; [FF 1993 III 309]). (5) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3193]; [FF 2001 5665]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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