LPGA Art. 37 - Rappresentanza e patrocinio

Einleitung zur Rechtsnorm LPGA:



Art. 37 LPGA dal 2024

Art. 37 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) drucken

Art. 37 Rappresentanza e patrocinio

1 La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda.

2 L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

3 Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante.

4 Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.


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