Art. 36a LAMaI dal 2023

Art. 36a (1) Medici e altri fornitori di prestazioni: condizioni
1 Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’autorizzazione che i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n devono soddisfare. Le condizioni d’autorizzazione devono poter garantire che le prestazioni fornite siano appropriate e di alto livello qualitativo.
2 Le condizioni d’autorizzazione riguardano, a seconda del fornitore di prestazioni, la formazione, il perfezionamento e le esigenze necessarie a garantire la qualit delle prestazioni.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.