Art. 36 LPD dal 2019

Art. 36 Sezione 8: Disposizioni finali Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
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3 Esso può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.
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5 Esso può concludere trattati internazionali in materia di protezione dei dati, nella misura in cui siano conformi ai principi della presente legge.
6 Esso disciplina il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l’integrit fisica delle persone interessate.
(1) Abrogato dall’art. 25 della LF del 26 giu. 1998 sull’archiviazione, con effetto dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2243; FF 1997 II 753).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.