LEF Art. 351 -

Einleitung zur Rechtsnorm LEF:



Art. 351 LEF dal 2025

Art. 351 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 351 Disposizioni finali A. Entrata in vigore

1 La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.

2 L’articolo 333 entra in vigore con l’inserzione della legge nella Raccolta federale delle leggi.

3 Con l’attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.


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