Art. 351 LEF dal 2025

Art. 351 Disposizioni finali
1 La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.
2 L’articolo 333 entra in vigore con l’inserzione della legge nella Raccolta federale delle leggi.
3 Con l’attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.