CPS Art. 349e -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 349e CPS dal 2025

Art. 349e Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 349e Comunicazione di dati personali a un destinatario domiciliato in uno Stato terzo (1)

1 Se i dati personali non possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d’urgenza, l’autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se:

  • a. la comunicazione è indispensabile per l’adempimento di un compito legale dell’autorità che comunica i dati; e
  • b. nessun interesse degno di protezione e preponderante dell’interessato vi si oppone.
  • 2 Al momento della comunicazione dei dati, l’autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati.

    3 L’autorità competente informa senza indugio l’autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato.

    4 Se è un’autorità federale, l’autorità competente informa l’IFPDT senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1.

    5

     L’autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità.

    (1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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