OR Art. 335e -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 335e OR dal 2024
Art. 335e Campo d’applicazione (1)
1 Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.
2 Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attivit dell’azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; [FF 1993 I 609]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4111]; [FF 2010 5667]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.