LIVA Art. 33 - Riduzione della deduzione dell’imposta precedente

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 33 LIVA dal 2025

Art. 33 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 33 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente

1 Fatto salvo il capoverso 2, i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

2 Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c.


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