Art. 33 ORC dal 2025

Art. 33 Diniego dell’approvazione
1 Se nega l’approvazione, l’UFRC comunica la sua decisione all’ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente.
2 Se il diniego dell’approvazione si fonda su lacune alle quali l’ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest’ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all’UFRC il loro parere scritto.
3 Se approva a posteriori l’iscrizione, l’UFRC ne informa l’ufficio cantonale del registro di commercio. Quest’ultimo gli ritrasmette elettronicamente l’iscrizione.
4 Se nega definitivamente l’approvazione dell’iscrizione, l’UFRC emana una decisione impugnabile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.