Art. 329h 6. Congedo di assistenza ai familiari (1)
Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.
(1) Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilit? tra attivit? lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).