Art. 327 LEF dal 2023

Art. 327 scoperto in caso di credito garantito da pegno
1 I creditori pignoratizi i cui pegni sono gi stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l’importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all’articolo 326.
2 Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciper alla distribuzione per l’importo presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avr diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti.
3 Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori gi riscossi superano l’ammontare del credito, il creditore dovr restituire l’eccedenza.
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