Art. 32 LCStr dal 2024

Art. 32 Velocit
1 La velocit deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarit del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilit . Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilit non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
2 Il Consiglio federale limita la velocit dei veicoli a motore su tutte le strade. (1)
3 La velocit massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorit competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. (2)
4 ... (3)
5 ... (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837).
(3) Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837).
(4) Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).
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