Art. 306 LEF dal 2023
Art. 306 B. Omologazione 1. Condizioni (1)
1 L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni:1. il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative;2. l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito; l’articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia;3. in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione devono contribuire equamente al risanamento.
2 Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4111]; [FF 2010 5667]).
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