LPPC Art. 30 - Esenzione dei membri di autorità

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 30 LPPC dal 2025

Art. 30 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 30 Esenzione dei membri di autorità

Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile:

  • a. i membri del Consiglio federale;
  • b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
  • c. i membri dell’Assemblea federale;
  • d. i giudici ordinari dei Tribunali della Confederazione;
  • e. i membri degli esecutivi cantonali;
  • f. i membri permanenti dei tribunali cantonali;
  • g i membri degli esecutivi comunali.

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