Art. 30 LPPC dal 2023
Art. 30 Esenzione dei membri di autorit
Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile:a. i membri del Consiglio federale;b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;c. i membri dell’Assemblea federale;d. i giudici ordinari dei Tribunali della Confederazione;e. i membri degli esecutivi cantonali;f. i membri permanenti dei tribunali cantonali;g i membri degli esecutivi comunali.
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