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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 3 LCaGi dal 2023

Art. 3 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 3 Compiti delle autorit? che gestiscono VOSTRA Ufficio federale di giustizia

1 L’Ufficio federale di giustizia è responsabile di VOSTRA quale titolare della collezione di dati.

2 Il servizio dell’Ufficio federale di giustizia che gestisce il casellario giudiziale (Servizio del casellario giudiziale) ha i compiti seguenti:

  • a. coordina le attivit? delle autorit? collegate;
  • b. concede e revoca ai singoli utenti i diritti di consultazione o iscrizione in linea dei dati;
  • c. tiene corsi per gli utenti delle autorit? collegate;
  • d. aiuta gli utenti a risolvere problemi inerenti all’utilizzazione del sistema;
  • e. provvede affinché VOSTRA sia di facile utilizzazione e la sua funzionalit? sia costantemente migliorata;
  • f. emana istruzioni concernenti la gestione e l’utilizzazione di VOSTRA, segnatamente un regolamento sul trattamento dei dati;
  • g. controlla, d’ufficio o su richiesta di una persona interessata, se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati; a tal fine ha diritto di consultare i verbali previsti nella legislazione sulla protezione dei dati e i dati automaticamente verbalizzati di cui all’articolo 25;
  • h. rettifica le iscrizioni errate in VOSTRA o invita i servizi responsabili a rettificarle;
  • i. prende provvedimenti adeguati nei confronti degli utenti che violano le prescrizioni sul trattamento dei dati, rivolgendo loro un avvertimento, obbligandoli a frequentare un corso o revocando loro determinati diritti di consultazione o iscrizione in linea; informa inoltre il superiore gerarchico dell’utente e i competenti organi di protezione dei dati; se sospetta che sia stato commesso un reato, denuncia il caso alle autorit? di perseguimento penale competenti;
  • j. iscrive in VOSTRA i dati seguenti:
  • 1. le sentenze originarie e decisioni successive aventi per oggetto un’interdizione di esercitare un’attivit? o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 6 cpv. 3),
  • 2. i dati trasmessigli da autorit? federali o estere (art. 6 cpv. 2 e 7 cpv. 1);
  • k. esegue controlli d’identit? su richiesta delle autorit? tenute a iscrivere dati (art. 10 cpv. 3 lett. b) o delle autorit? che hanno diritto di consultarli (art. 10 cpv. 6);
  • l. chiede all’Ufficio centrale di compensazione di assegnare un numero AVS (1) secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 (2) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti alle persone registrate in VOSTRA (art. 10 cpv. 4) e inserisce il numero AVS e i relativi dati identificativi in VOSTRA;
  • m. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorit? federali non collegate, le autorit? estere e i privati;
  • n. provvede affinché i dati di VOSTRA di cui agli articoli 58–64 siano automaticamente comunicati alle autorit? competenti;
  • o. tratta le richieste di estratti di un casellario giudiziale estero presentate da autorit? svizzere (art. 26 e 49);
  • p. comunica alle autorit? competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema.
  • (1) Espressione giusta l’all. n. 7 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit? ), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. è tenuto conto in tutte le disp. menzionate nella RU.
    (2) RS 831.10

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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