Art. 296a LEF dal 2023

Art. 296a 7. Annullamento (1)
1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.
2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC (2) .
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).(2) RS 272
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