Art. 29 LImT dal 2025

Art. 29 Collaborazione dei Cantoni e delle
organizzazioni
Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche. Chiunque sia chiamato a collaborare è sottoposto alle disposizioni sul segreto d’ufficio, applicabili al personale federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.