LImT Art. 29 -

Einleitung zur Rechtsnorm LImT:



Art. 29 LImT dal 2025

Art. 29 Legge sull’imposizione del tabacco (LImT) drucken

Art. 29 Collaborazione dei Cantoni e delle
organizzazioni

Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche. Chiunque sia chiamato a collaborare è sottoposto alle disposizioni sul segreto d’ufficio, applicabili al personale federale.


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