Art. 29 LPPC dal 2025
Art. 29 Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Persone tenute a prestare servizio, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione Persone tenute a prestare servizio di protezione civile
1 È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio.
2 Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:a. è tenuto a prestare servizio militare o servizio civile;b. ha assolto la scuola reclute;c. ha prestato un numero di giorni di servizio militare o servizio civile almeno equivalente alla durata della scuola reclute;d. è domiciliato all’estero.
3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per i cittadini svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe estere (cpv. 2 lett. d).
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