LIVA Art. 28a - Deduzione dell’imposta precedente fittizia

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 28a LIVA dal 2025

Art. 28a Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 28a (1) Deduzione dell’imposta precedente fittizia

1 Il contribuente può dedurre un’imposta precedente fittizia se:

  • a. nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, ha acquistato un bene mobile accertabile; e
  • b. all’acquisto del bene non gli viene chiaramente trasferita l’imposta sul valore aggiunto.
  • 2 L’imposta precedente fittizia viene calcolata sull’importo pagato dal contribuente. Tale importo comprende l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile al momento dell’acquisto del bene.

    3 Per i beni assoggettati all’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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