Art. 287 LEF dal 2024
Art. 287 Insolvenza
1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d’insolvenza avesse compiuto nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento: (1) 1. (1) la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era gi prima obbligato a prestar garanzia;2. l’estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento;3. il pagamento di un debito non scaduto.
2 Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell’atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l’insolvenza del debitore. (1)
3 La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore:1. si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell’importo dell’impegno garantito; o2. si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore. (4)
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(4) Introdotto dall’all. n. 4 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 3577]; [FF 2006 8533]).
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